Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 06/03/2020 Cc. (dep. 27/04/2020) Rv. 278894 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento disciplinare - Infrazione - Contestazione in udienza dinanzi al consiglio di disciplina - Violazione del diritto di difesa - Onere di deduzione al momento di apertura dell’udienza - Inosservanza - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 38, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)