Sez. 1, Sentenza n. 16914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272786 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Addebito disciplinare - Previa contestazione al detenuto nelle forme prevista dalla normativa regolamentare - Omissione - Invalidità del provvedimento adottato - Condizioni - Comunicazioni sull'addebito date "in limine" dell'udienza disciplinare - Insufficienza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omissione non resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date "in limine" dell'udienza dal Consiglio di disciplina).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)