Sez. L, Sentenza n. 13291 del 27/11/1999 (Rv. 531589 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Differenza dalle presunzioni legali "iuris tantum" - Solo quanto al modo di insorgenza - Presunzione semplice formatasi o rilevata - Identità di efficacia rispetto a quella legale "iuris tantum" - Individuazione - Insorgenza dell'onere della prova contraria - A carico del soggetto sfavorito.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI
La presunzione semplice e la presunzione legale "iuris tantum" si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)