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Sez. 1, Sentenza n. 9271 del 12/07/2000 (Rv. 538418 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Presupposti - Reciproca soccombenza - Necessità - Esclusione - Ammissibilità anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538418-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa. La relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che i motivi addotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)