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Sez. 3, Sentenza n. 4997 del 19/05/1998 (Rv. 515577 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Presupposti - reciproca soccombenza - Necessità - Esclusione - Ammissibilità anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa - Sussistenza - Specifica enunciazione dei motivi - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515577-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza e possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa. Inoltre poiché la compensazione delle spese corrisponde ad una valutazione discrezionale del giudice, il relativo potere non richiede una specifica motivazione ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che i motivi addotti risultino illogici o contraddittori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)