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Sez. 2, Sentenza n. 17326 del 24/01/2013 Cc. (dep. 16/04/2013) Rv. 255534 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Omessa statuizione nella sentenza di cassazione in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255534-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

È applicabile la procedura di correzione degli errori materiali nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)