Sez. 1, Sentenza n. 98 del 12/10/2011 Cc. (dep. 09/01/2012) Rv. 252061 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione speciale ex art. 41 bis ord. pen. - Procedimento per l'applicazione o la conferma - Comunicazione dell'inizio all'interessato - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il procedimento amministrativo all'esito del quale è emanato il decreto di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge n. 354 del 1975 non prevede la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, sia perché, essendo il provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione dell'avvio del procedimento - che presuppone la facoltà dell'interessato di accesso agli atti - è esclusa dal divieto posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto, sia perché l'attività interna svolta dall'Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo, a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)