Sez. 6, Sentenza n. 6567 del 06/12/2007 Cc. (dep. 12/02/2008) Rv. 239148 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - IN GENERE | Sospensione del decreto di estradizione da parte del giudice amministrativo - Rimessione in libertà dell'estradando - Adozione ex officio di altre misure cautelari - Legittimità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, nei confronti dell'estradando che sia stato rimesso in libertà, una volta decorso il termine per l'esecuzione della consegna previsto nel D.M. di estradizione, a causa della sospensione dell'efficacia di quest'ultimo ad opera del giudice amministrativo, non è consentito, in assenza di una specifica richiesta del Ministro della giustizia, disporre altre misure cautelari, facendo appello al potere attribuito al giudice nel procedimento ordinario dall'art. 307, comma primo cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)