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Sez. 6, Sentenza n. 10110 del 08/02/2006 Cc. (dep. 22/03/2006) Rv. 233738 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - SOSPENSIONE | Sospensione dovuta ad impugnazione del Decreto ministeriale di estradizione davanti al T.A.R. - Effetti.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233738-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - SOSPENSIONE

In tema di estradizione per l'estero, qualora la consegna dell'estradando allo Stato richiedente sia sospesa non per la ritenuta necessità, da parte del Ministro della Giustizia, del previo soddisfacimento delle esigenze di giustizia italiane, ma in conseguenza dell'avvenuta impugnazione, da parte dell'estradando, davanti al tribunale amministrativo regionale, del Decreto ministeriale con il quale la domanda di estradizione è stata accolta, deve trovare applicazione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., il disposto di cui all'art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen., equiparandosi l'impugnazione del decreto alla richiesta di sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato, con la conseguenza che la detta sospensione impedisce il decorso dei termini di durata della custodia cautelare stabiliti dall'art. 708 cod. proc. pen. per la fase amministrativa della procedura di estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)