Sez. 6, Sentenza n. 36549 del 09/06/2003 Cc. (dep. 23/09/2003) Rv. 226916 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale - Provvedimento del Ministro di sospensione della esecuzione della consegna dell'estradando per motivi di giustizia interna - Revoca della misura coercitiva applicata - Necessità - Ragione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, poiché nell'ambito della disciplina del procedimento estradizionale alla custodia cautelare è assegnata una funzione strumentale rispetto alla consegna dell'estradando, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione per ragioni di giustizia interna a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è stato eventualmente sottoposto deve essere revocata, potendo tuttavia, ove ne sussistano i presupposti, essere riemessa, su nuova richiesta del Ministro ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha tra l'altro escluso l'applicabilità alla fase de qua dei termini previsti per il procedimento ordinario dagli artt. 303 e 308 cod. proc. pen., in quanto incompatibili con la particolare struttura del procedimento estradizionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)