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Sez. 1, Sentenza n. 21430 del 12/10/2007 (Rv. 600080 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Fideiussore che ha pagato dopo il fallimento del debitore principale - Diritto a concorrere per gli interessi maturati dopo la dichiarazione del fallimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600080-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI

Il fideiussore che abbia pagato il debito dopo il fallimento del debitore principale può esercitare nella procedura concorsuale soltanto l'azione surrogatoria e non quella di regresso, più ampia e comprensiva degli interessi e delle spese sostenute, poichè, ai sensi dell'art. 55 legge fall., la dichiarazione del fallimento sospende il corso degli interessi; comportando l'azione di surroga un mutamento meramente soggettivo nella persona del creditore, senza incidere sulla qualità e quantità del credito, deve escludersi che l'insinuazione al passivo del fideiussore possa porsi in contrasto con il principio di cristallizzazione dei crediti determinata dalla procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1959, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)