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Sez. L, Sentenza n. 3612 del 02/05/1990 (Rv. 466941 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - AZIONE DI NULLITÀ PARZIALE - ACCERTAMENTO - EFFETTI - COMUNICAZIONE AL LAVORATORE DELLA CESSAZIONE DELL'ULTIMO DI QUEI CONTRATTI - EQUIPARABILITÀ A LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466941-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - AZIONE DI NULLITÀ PARZIALE - ACCERTAMENTO - EFFETTI - COMUNICAZIONE AL LAVORATORE DELLA CESSAZIONE DELL'ULTIMO DI QUEI CONTRATTI - EQUIPARABILITÀ A LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Nel caso di successione di una pluralità di contratti di lavoro a termine stipulati fuori dalle ipotesi eccezionali e tassative previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'Azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine ha natura e contenuto di Azione di nullità parziale, cui conseguono la disciplina e gli effetti propri del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in particolare - quanto al recesso - la disciplina dettata dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. e dalla legge n. 604 citata, senza che la comunicazione al lavoratore della cessazione dell'ultimo di quei contratti, avendo solo lo scopo di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, possa ritenersi equivalente ad un licenziamento e quindi soggetta ad impugnativa a norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966. (V 113/89, mass n 491364; (V 3194/89, mass n 463288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)