Sez. L, Sentenza n. 10829 del 17/12/1994 (Rv. 489255 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Scadenza del Contratto illegittimamente stipulato a tempo determinato e conseguente disdetta - Disciplina ex art. 6 legge n. 604 del 1966 ed ex art. 18 Statuto lavoratori - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nell'ipotesi di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230 (in tema di contratto di lavoro a termine), e tenuto conto altresì della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - né la norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, né quella di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato); entrambe le suddette norme, peraltro, sono applicabili qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, avente lo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, abbia intimato, sul presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato (la quale opera il diritto e può dar luogo solo a sentenze dichiarative), un vero e proprio licenziamento, atto unilaterale che, atteso il suo carattere potestativo negoziale, presuppone la piena consapevolezza del dichiarante della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, ed ha la sua componente essenziale nell'elemento volitivo e cioè nell'intenzione di produrre proprio l'effetto di far cessare tale rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)