Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 23/03/1995 (Rv. 491364 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE | Copertura assicurativa - Estensione al danno alla vita di relazione e al danno biologico - Accertamento del giudice del merito.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE
Nell'ambito di contratti di assicurazione contro i danni, il danno alla vita di relazione ed il danno biologico, ancorché non derivanti da illecito, ben possono costituire situazioni di pregiudizio risarcibili; ne deriva che, in caso di controversia circa i limiti del risarcimento (art. 1905 cod. civ.), è compito del giudice del merito interpretare i contratti assicurativi dedotti in lite, al fine di valutare in concreto se la copertura assicurativa si estenda, o meno, anche alle indicate situazioni di pregiudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)