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Sez. 3, Sentenza n. 993 del 08/02/1985 (Rv. 439143 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - TRASFERIMENTO DEL DESTINATARIO DAL LUOGO INDICATO NEI REGISTRI ANAGRAFICI - NOTIFICAZIONE EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 143 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439143-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - TRASFERIMENTO DEL DESTINATARIO DAL LUOGO INDICATO NEI REGISTRI ANAGRAFICI - NOTIFICAZIONE EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 143 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

Qualora la parte istante per la notificazione di un atto conosca - o all'ufficiale giudiziario procedente risulti - che il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici, la notificazione stessa deve essere eseguita - non già nella Forma prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. (pena la nullità dell'atto) - bensì in quella prevista dall'art. 143 cod. proc. civ. a meno che - a seguito delle ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza (la cui prova incombe alla parte istante) non sia noto, o non avrebbe potuto esser noto, il nuovo luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio giacché in tal caso la notificazione va invece eseguita (sempre a pena di nullità dell'atto) nell'individuato nuovo luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. ed - in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone in tale norma indicata - ai sensi del successivo art. 140. (alla stregua di tale principio la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto contrario al canone di ordinaria diligenza il fatto che un condominio, istante per la notifica di un atto nei confronti di un condomino, la cui residenza anagrafica non corrispondeva a quella reale, non avesse effettuato ricerche per conoscere che lo stesso di fatto risiedeva nello appartamento di sua proprietà sito nell'edificio oggetto del condominio; e da ciò aveva fatto conseguire la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.). (V 6792/83, mass n 431484; (V 5288/83, mass n 430186; (V 4806/82, mass n 422798; (V 4511/82, mass n 422491; (V 5825/81, mass n 416552; (V 5757/78, mass n 395555).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)