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Sez. L, Sentenza n. 4502 del 21/02/2008 (Rv. 601972 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Tempestività del licenziamento - Pendenza di procedimento penale - Sospensione cautelare del lavoratore - Differimento della contestazione disciplinare e del licenziamento in relazione alla pendenza del procedimento penale - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601972-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso. (Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso del dipendente, croupier del Casinò di Sanremo, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in ordine alla tempestività dell'intimazione del licenziamento disciplinare avvenuta all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per furto aggravato nei confronti del dipendente medesimo il quale, quattro anni prima, già era stato sospeso cautelarmente nell'immediatezza del rinvio a giudizio per lo stesso reato di furto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)