Sez. 3, Sentenza n. 12319 del 10/06/2005 (Rv. 582556 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Terremoto del novembre 1980 - Immobili dichiarati inagibili - Temporaneo allontanamento del conduttore dall'alloggio - Sospensione del diritto di godimento del conduttore - Reviviscenza - Mutamento nella durata del rapporto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda del conduttore di riconsegna dell'immobile da parte del locatore all'esito del riattamento dell'immobile con il contributo pubblico "ex" art. 4 ter d.l. n. 776 del 1980 - Deduzione in appello di ulteriore protrazione della locazione oltre la scadenza già indicata - Novità della domanda - Configurabilità - Esclusione - "Emendatio libelli" - Configurabilità.
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE
In tema di provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, l'art. 4 "ter" d.l. n. 776 del 1980 -secondo cui il conduttore di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattamento, ha diritto a conservare il rapporto locativo anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio- comporta una mera sospensione del diritto di godimento del conduttore (per il tempo in cui è costretto ad allontanarsi dall'immobile) e la reviviscenza dello stesso diritto (e non la nascita di un diritto nuovo pur se di contenuto identico) al venir meno dell'impedimento, sicché il periodo di sospensione non determina alcun mutamento della durata del rapporto, lasciando immutata la disciplina del contratto anche per quanto concerne la rinnovazione ai sensi dell'art. 3 legge n. 392 del 1978 e della successiva legge n. 431 del 1998, conseguente al mero fatto della mancata comunicazione con lettera raccomandata di una parte all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, dell'intenzione di non rinnovarlo. Ne consegue che, in presenza di domanda del conduttore di condanna del locatore alla riconsegna dell'immobile, del quale quest'ultimo continui a disporre dopo il completamento delle opere di riattamento finanziate con il contributo pubblico ai sensi del citato art. 4 "ter" d.l. n. 776 del 1980, formulata sul presupposto che la locazione debba durare ancora fino ad una determinata scadenza, non costituisce inammissibile novità della domanda la successiva deduzione in appello da parte del conduttore che la durata della locazione si è ulteriormente protratta oltre la scadenza già indicata, e continua perciò a sussistere il proprio diritto a rientrare nella disponibilità dell'immobile, giacché non vi è in tal caso alcuna modifica della "causa petendi", che continua ad essere identificata nel diritto alla conservazione del rapporto locativo non ancora giunto alla scadenza, e l'allegazione di una protratta durata del rapporto (nella specie derivante da ulteriore rinnovazione maturata in corso di causa) integra una mera "emendatio libelli".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4 ter, Decreto Legge 22/12/1980 num. 874, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)