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Sez. 3, Sentenza n. 9107 del 29/08/1995 (Rv. 493777 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Giudizio relativo - Ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato - Inerzia delle parti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493777-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Qualora in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ovvero nel caso di controversia in sede di distribuzione della somma ricavata (art. 512 cod. proc. civ) il giudice dell'esecuzione ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato, quale litisconsorte necessario pretermesso e nessuna delle parti abbia provveduto a detta integrazione, il detto giudice non può decidere la causa nel merito, sul rilievo che nessuna delle parti aveva eccepito l'estinzione del processo, ma deve dare atto della impossibilità di prosecuzione del processo per mancanza di una parte necessaria, dovendo altrimenti la sentenza, se impugnata in sede di legittimità, essere cassata senza rinvio a norma dell'art. 382 cod. proc. civ., non potendo essere disposta una seconda volta l'integrazione del contraddittorio, onde il processo non poteva essere proseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Pen. art. 617

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)