Sez. 3, Sentenza n. 6042 del 19/11/1979 (Rv. 402748 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DELLE IPOTESI DI RIMESSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 354 COD PROC CIV PER CONTRASTO CON L'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DELLE IPOTESI DI RIMESSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 354 COD PROC CIV PER CONTRASTO CON L'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 354 cod proc civ, sotto il profilo che tale norma sarebbe in contrasto con l'art 24 della Costituzione, che garantisce il diritto alla difesa, imponendo al giudice dell'appello, all'infuori delle ipotesi tassative in esso indicate, di decidere la causa anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata pronunzia di merito del giudice di primo grado. Infatti, il diritto alla difesa, inteso come potesta effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che sia assicurato il contraddittorio, non e affatto impedito od ostacolato, nell'ipotesi in cui il giudice dell'appello debba giudicare su una questione non decisa in primo grado.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)