Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 05/06/2003 (Rv. 563935 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Art. 354 cod. proc. civ. - Tassatività delle ipotesi di rimessione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ., con la quale si deduca, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., che la norma denunciata, all'infuori delle ipotesi tassative in essa indicate, non assicurerebbe il rispetto del doppio grado di giurisdizione pur in presenza di una causa di nullità degli atti compiuti in primo grado, sia perché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito, sia perché il principio di eguaglianza non impedisce al legislatore di dettare norme diverse per regolare situazioni ritenute differenti, mentre il diritto di difesa è ampiamente realizzato con la previsione del potere - dovere del giudice d'appello di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione, nel contraddittorio di tutte le parti, degli atti nulli.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)