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Sez. U, Ordinanza n. 15472 del 15/10/2003 (Rv. 567472 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversia in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della P.A. - Dedotta illegittimità dell'atto finale della procedura concorsuale con riferimento ai criteri di assegnazione dei posti agli aventi diritto cosiddetti riservatari - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567472-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al giudice ordinario vanno attribuite tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, ivi compresa quella iniziale dell'assunzione al lavoro, mentre al giudice amministrativo debbono essere devolute, a norma del quarto comma del medesimo articolo, quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal privato nei confronti della pubblica amministrazione in relazione ad un procedimento concorsuale, allorché il privato deduca la lesione della sua situazione soggettiva inerente, non già alla assunzione immediata in servizio, bensì alla corretta ripartizione dei posti allo scopo della futura stipulazione dei contratti a tempo indeterminato, lamentando l'utilizzazione, da parte dell'amministrazione, di criteri non conformi a legge per l'assegnazione dei posti in questione agli aventi diritto cosiddetti riservatari, in quanto appartenenti alla categoria degli invalidi civili e alle altre categorie protette.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)