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Sez. 6, Sentenza n. 15791 del 14/03/2005 Ud. (dep. 27/04/2005) Rv. 231875 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sommarie informazioni - dichiarazioni spontanee | Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee - Rese dall'indagato senza difensore - Documentazione in verbale - Necessità - Notitia criminis del delitto di calunnia e procedimento penale conseguente - Acquisizione e utilizzazione del predetto verbale - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231875-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sommarie informazioni - dichiarazioni spontanee

Le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto in flagranza di reato (nella specie furto), sono documentate in verbale, a norma dell'art. 357 comma secondo lett. b) cod. proc. pen., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni ritenute calunniose, costituisce cosa pertinente al reato di calunnia, di cui sono ammessi il sequestro (art. 253 cod. proc. pen.), l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art. 431) e la conseguente utilizzabilità dibattimentale nel procedimento di calunnia. Il verbale delle predette dichiarazioni è, in ogni caso, un documento a norma dell'art. 234 cod. proc. pen. e, come tale, può essere acquisito a norma dell'art 190 cod. proc. pen. e utilizzato come prova nel processo per calunnia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 235, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)