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Sez. 2, Sentenza n. 2008 del 17/05/1977 (Rv. 385732 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO COME AFFERMAZIONE OBIETTIVA DI VERITA - PRESUPPOSTO - TERZO TITOLARE DI UNA POSIZIONE AUTONOMA ED INDIPENDENTE RISPETTO A QUELLA DEFINITA NEL PROCESSO - EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385732-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO COME AFFERMAZIONE OBIETTIVA DI VERITA - PRESUPPOSTO - TERZO TITOLARE DI UNA POSIZIONE AUTONOMA ED INDIPENDENTE RISPETTO A QUELLA DEFINITA NEL PROCESSO - EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE.*

L'efficacia riflessa del giudicato, come affermazione obiettiva di verita, presuppone che i terzi, nei cui confronti essa si produce, siano titolari di un diritto dipendente da una certa situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato, nella sua possibilita di soddisfacimento, a tale situazione. Tali soggetti, infatti, non possono disconoscere che tra le parti di tale processo e stata accertata una determinata verita e non possono, in definitiva, far valere una pretesa in contrasto col relativo accertamento, salvo l'opposizione di terzo revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi oggettivi e soggettivi. Qualora, invece, il terzo sia titolare di una posizione autonoma ed indipendente rispetto a quella definita nel processo, il giudicato non gli impedisce di reclamare la tutela a lui spettante anche in contrasto con quella verita. (V 1806/76, mass n 380592).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)