Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 17/06/1985 (Rv. 441244 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE FONDATA SULLA NECESSITÀ CONSEGUENTE ALL'OBBLIGO DI RILASCIO DELL'APPARTAMENTO OCCUPATO PER ACCERTATA NECESSITÀ DEL PROPRIO LOCATORE - OPPOSIZIONE DI TERZO DA PARTE DEL CONDUTTORE - INAMMISSIBILITÀ - PROVA DELLA INESISTENZA DELLA NECESSITÀ DEDOTTA PERCHÉ FRUTTO DI COLLUSIONE TRA IL SUO LOCATORE ED IL LOCATORE DI COSTUI - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE FONDATA SULLA NECESSITÀ CONSEGUENTE ALL'OBBLIGO DI RILASCIO DELL'APPARTAMENTO OCCUPATO PER ACCERTATA NECESSITÀ DEL PROPRIO LOCATORE - OPPOSIZIONE DI TERZO DA PARTE DEL CONDUTTORE - INAMMISSIBILITÀ - PROVA DELLA INESISTENZA DELLA NECESSITÀ DEDOTTA PERCHÉ FRUTTO DI COLLUSIONE TRA IL SUO LOCATORE ED IL LOCATORE DI COSTUI - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora il locatore proponga Azione di recesso per necessità, deducendo il proprio Obbligo a rilasciare l'appartamento che occupa in conseguenza di pronuncia giudiziale che abbia accertato la necessità del locatore dello stesso, il conduttore del primo non può proporre - avverso quella pronuncia - opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. non essendo avente causa o creditore di una delle parti, ed avendo un semplice interesse di fatto rispetto alla decisione passata in giudicato, bensì può far valere l'inesistenza della dedotta necessità, per il carattere simulato ed artificioso della precedente Azione di rilascio, subita dal suo locatore, dimostrandone la collusione in suo danno con il rispettivo locatore. (V 4290/79, mass n 400805; (V 2008/77, mass n 385732; (V 802/74, mass n 368677).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)