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Sez. 2, Sentenza n. 4605 del 14/07/1988 (Rv. 459498 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA RIFLESSA - AMBITO.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459498-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA RIFLESSA - AMBITO.*

Il giudicato oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza. (nella specie, si è ritenuto che il giudicato con il quale era stata accertata la realtà di un contratto di compravendita di un immobile che era stato dedotto in via strumentale per paralizzare la domanda di esecuzione in Forma specifica da altri svolta, fosse inopponibile al terzo, stipulante un preliminare di vendita dello stesso bene, in quanto titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto che aveva formato oggetto di decisione inter alios nell'altro giudizio). (V 7375/86, mass n 449426; (V 6178/81, mass n 416953; (V 2008/77, mass n 385732).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)