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Sez. 5, Sentenza n. 11997 del 08/08/2003 (Rv. 565815 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Esistenza e sufficienza - Indicazione della pretesa tributaria e dell'accertamento - Rinvio alla stima dell' UTE - Validità.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565815-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Per l'esistenza e la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento di valore basta che tale atto contenga la pretesa tributaria e le circostanze su cui si fonda l'accertamento, quale ad esempio la stima dell'UTE, che può esser semplicemente richiamata.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)