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Sez. L, Sentenza n. 13097 del 24/11/1999 (Rv. 531472 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Impiego del mezzo pubblico - Grado minimo di esposizione al rischio della strada - Configurabilità - Eziologia professionale - Presupposti - Infortuni occorsi in occasione di tale impiego - Indennizzabilità.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531472-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, considerato che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento modo normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada, ed altresì che il rischio generico connesso all'impiego dei mezzi pubblici di trasporto assume una connotazione eziologica professionale, tanto da diventare "rischio generico aggravato", allorché tale impiego sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, deve ritenersi l'indennizzabilità del cosiddetto infortunio "in itinere" (infortunio occorso in occasione dello spostamento dall'abitazione al posto di lavoro o viceversa) innanzitutto quando il lavoratore abbia fatto uso del mezzo di trasporto pubblico.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)