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Sez. L, Sentenza n. 11008 del 03/11/1998 (Rv. 520321 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Trasferimento dall'abitazione al posto di lavoro - Infortuni relativi - Occasione di lavoro - Configurabilità - Conseguenze - Indennizzabilità dei relativi infortuni - Ammissibilità - Condizioni - Incidenti dipendenti dall'uso di mezzo pubblico di trasporto - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520321-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'occasione di lavoro comprende non solo la prestazione lavorativa in senso stretto, ma anche le attività complementari ed accessorie in rapporto di occasionalità necessaria. Ne consegue l'indennizzabilità degli infortuni (cosiddetti "in itinere") occorsi al lavoratore in conseguenza dell'uso di un mezzo trasporto pubblico per recarsi al lavoro, considerato che i trasporti pubblici costituiscono lo strumento normale di mobilità delle persone e comportano il grado minimo di esposizione al rischio della strada, e che quindi il loro impiego non implica l'assunzione da parte del lavoratore di un rischio più elevato di quello necessario.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)