Sez. 3, Sentenza n. 4411 del 04/07/1986 (Rv. 447161 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILE AD USO ABITATIVO - SCADENZA DEL TERMINE LEGALE O CONVENZIONALE - NUOVI TERMINI EX ARTT. 58 E 65 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILE AD USO ABITATIVO - SCADENZA DEL TERMINE LEGALE O CONVENZIONALE - NUOVI TERMINI EX ARTT. 58 E 65 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di cessazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo per scadenza del termine convenzionale o legale, non assume rilievo lo jus superveniens di cui agli artt. 58 o 65 della legge n. 392 del 1978 - che hanno stabilito nuovi termini di scadenza rispettivamente per i contratti soggetti ovvero non soggetti a proroga legale che fossero in corso al momento dell'entrata in vigore di tale legge e per i quali, a quella data, pendesse procedimento per finita locazione - qualora il periodo di ulteriore durata del rapporto, concesso al conduttore, sia spirato nelle more del giudizio. (Conf 3075/81, mass n 413642; (Conf 628/83, mass n 425380).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)