Sez. 3, Sentenza n. 3075 del 09/05/1981 (Rv. 413642 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ULTERIORE DURATA PREVISTA DALL'ART 65 DELLA PREDETTA LEGGE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ULTERIORE DURATA PREVISTA DALL'ART 65 DELLA PREDETTA LEGGE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'art 65, comma primo, della legge 27 luglio 1978 n 392 (cosiddetta sull''equo canonè), secondo il quale le Disposizioni di cui all'art 1 della stessa legge, che fissano in quattro anni la durata minima delle locazioni di immobile ad uso abitativo, si applicano anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore e non soggetti a proroga, detraendosi il tempo gia trascorso dall'inizio della locazione, non e applicabile quale ius superveniens qualora, al momento in cui tale norma deve essere applicata, sia gia trascorso il termine di quattro anni dall'inizio (o dal rinnovo) della locazione. (Conf 980/81, mass n 411509).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)