Sez. 3, Sentenza n. 8946 del 18/04/2006 (Rv. 589341 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione novativa - Effetti per il condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare - Inefficacia.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In ipotesi di transazione novativa, la transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai i rapporti esterni, sia a quelli interni. (Enunciando tale principio la S.C. ha ritenuto che, essendo transazione e novazione fattispecie non assimilabili, la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra, con la conseguente applicabilità, in tema di transazione novativa, dell'art. 1304 cod.civ.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)