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Sez. 3, Sentenza n. 27448 del 13/12/2005 (Rv. 586098 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE | Condizioni - Natura conservativa o novativa - Distinzione - Criteri.
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586098-01

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE

L'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi. Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)