Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 23/02/2006 (Rv. 587636 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE | Transazione novativa - Condizioni - Indagine sul carattere novativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE
La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivi, di guisa che dall'atto sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente. In tal caso l'accertamento dell'"animus novandi" costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)