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Sez. 3, Sentenza n. 421 del 12/01/2006 (Rv. 586218 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Efficacia novativa - Ammissibilità - Accertamento in sede di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586218-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo. In tal caso, l' "animus novandi" può essere desunto anche per implicito da fatti concludenti, e il relativo accertamento, unitamente all'esame delle clausole contrattuale, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)