Sez. 3, Sentenza n. 460 del 19/01/1999 (Rv. 522401 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Disciplina del contratto di viaggio - Convenzione di Bruxelles 23 Aprile 1970, ratificata con legge n. 1084 del 1977 - Applicabilità ad entrambe le forme di contratto di viaggio (contratto di organizzazione di viaggio e contratto di intermediario di viaggio) - Individuazione delle due diverse tipologie - Caratterizzazione di entrambe come figure contrattuali connotate dal fatto che uno dei contraenti abbia qualifica imprenditoriale (l'organizzatore o l'intermediario di viaggio) e l'altro sia necessariamente il viaggiatore - Esclusione - Intermediario di viaggio - Collocazione sistematica nella figura nel mandato con rappresentanza - Conseguenze - Riconducibilità dell'attività condotta dall'intermediario al viaggiatore - Effetti - Applicabilità della Convenzione anche ai contratti conclusi tra organizzatore ed intermediario di viaggio.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
La Convenzione di Bruxelles 23 Aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che disciplina il contratto di viaggio nella duplice tipologia di contratto di organizzazione di viaggio e di contratto di intermediario di viaggio (qualificandosi, ai sensi dell'art. 1, il primo come quello tramite il quale una persona " abitualmente " assume a suo nome l'impegno di procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisce, ed il contratto di intermediario di viaggio come qualunque contratto tramite il quale una persona " abitualmente" si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare il viaggio o un soggiorno qualsiasi), non richiede necessariamente, per la sua applicabilità, che uno dei contraenti sia l'imprenditore (organizzatore o intermediario) e l'altro il viaggiatore. Ed infatti, avuto riguardo alla collocazione sistematica dell'intermediario di viaggio nella figura del mandato con rappresentanza, e della conseguente riconducibilità dell'attività contrattuale dell'intermediario al viaggiatore, la Convenzione deve ritenersi applicabile anche al contratto stipulato tra organizzatore ed intermediario di viaggio.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 1084
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)