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Sez. 1, Sentenza n. 9094 del 12/09/1998 (Rv. 518868 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI | Occupazione legittima in via d'urgenza - Termine massimo di durata - Biennale ordinario - Configurabilità - Esclusione - Tutela del privato - Ipotesi di avvenuta o non avvenuta realizzazione dell'opera militare - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518868-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI

Anche riguardo alle occupazioni disposte per esigenze militari - relativamente alle quali l'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 non prevede un termine di scadenza - si deve distinguere l'ipotesi in cui l'opera sia o meno realizzata. Nel primo caso bisogna indagare circa il momento in cui il venir meno delle esigenze militari ha comportato la sopravvenuta irragionevolezza della persistente occupazione, sicché il provvedimento ablativo emesso prima di quel momento è validamente reso, mentre il provvedimento reso successivamente ad esso è "inutiliter datum", con la conseguenza che il privato può convenire in giudizio l'Amministrazione militare per conseguire il risarcimento del danno in relazione alla perdita del bene irreversibilmente trasformato attraverso la realizzazione dell'opera militare. Nel secondo caso, invece, al privato compete la tutela restitutoria che può essere esercitata provocando un provvedimento con il quale l'Amministrazione stessa constati il venir meno delle condizioni legittimanti l'occupazione o il riconoscimento in tal senso derivante da un comportamento inequivoco di quell'Amministrazione o, infine, l'accertamento ad opera del giudice amministrativo dell'illegittimità del diniego dell'Autorità militare di provvedere in tal senso.

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)