Sez. 1, Sentenza n. 17524 del 19/11/2003 (Rv. 568278 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI | Art. 20 legge n. 865 del 1971 - Occupazione d'urgenza - Termini - Applicabilità - A partire dall'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI
A partire dall'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le disposizioni dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 si applicano anche alle occupazioni preordinate alla esecuzione di opere militari.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)