Sez. L, Sentenza n. 17327 del 11/10/2012 (Rv. 624216 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Formazione dello stato passivo - Disciplina applicabile - Pretesa creditoria nei confronti dell'amministrazione straordinaria - Accertamento nell'apposito procedimento di formazione dello stato passivo - Necessità - Conseguenze - Credito fatto valere in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale - Improcedibilità della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Anche nel giudizio di cassazione - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucbili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/04/1995 art. 19, Contr. Coll. 27/04/1995 art. 22, Legge 01/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 com. 2, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)