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Sez. L, Sentenza n. 5861 del 03/11/1980 (Rv. 409675 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CAMPO DI APPLICAZIONE - NUMERO DEI DIPENDENTI - DETERMINAZIONE - CRITERI - LAVORATORI OCCASIONALMENTE ED ECCEZIONALMENTE OCCUPATI IN ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE COSTITUENTI L'ATTIVITA NORMALE DELL'AZIENDA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409675-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CAMPO DI APPLICAZIONE - NUMERO DEI DIPENDENTI - DETERMINAZIONE - CRITERI - LAVORATORI OCCASIONALMENTE ED ECCEZIONALMENTE OCCUPATI IN ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE COSTITUENTI L'ATTIVITA NORMALE DELL'AZIENDA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Nel computo del dato numerico, previsto come criterio dimensionale dell'unita produttiva, ai fini dell'applicabilita dello statuto dei lavoratori e, particolarmente dell'art 18 della legge n 300 del 1970, il quale prevede il cosiddetto regime di stabilita reale per il lavoratore ingiustamente licenziato, non possono essere compresi i lavoratori, occasionalmente ed eccezionalmente occupati in attivita diverse da quelle costituenti l'attivita normale dell'azienda, i quali non fanno parte della frazione organizzativa, non concorrendo al raggiungimento del risultato produttivo a questa affidato e restando estranei alla comunita dei lavoratori, inseriti nella articolazione produttiva, ma devono essere compresi quelli che, pur non essendo occupati in modo continuo, sono comunque inseriti nello organigramma produttivo, nonche gli assenti per malattia ed altri eventi, che non ne rappresentino un allontanamento definitivo e gli eventuali sostituti, quando concorrano a raggiungere il numero previsto come normale in relazione alle esigenze produttive. Ai predetti fini, il giudice del merito, che deve determinare il dato numerico con riferimento al periodo del licenziamento, accertando il numero delle unita lavorative secondo un criterio di normale produttivita, esteriorizzata in un organigramma o, in difetto di quest'ultimo, ricorrendo ad una media occupazionale, riferita alle concrete ed obiettive esigenze produttive, deve compiere un'adeguata indagine che, senza trascurare le risultanze dei libri paga e matricola, puo estendersi ad elementi presuntivi, validi a stabilire il rapporto di proporzione tra esigenze produttive e indice occupazionale, quali le denunce dei lavoratori occupati agli istituti di previdenza ed assistenza, gli eventuali accertamenti di tali istituti, l'ammontare degli investimenti produttivi e le variazioni del capitale sociale, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal datore di lavoro ed il loro impiego ed altri elementi consimili. (V 1546/78, mass n 390924).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)