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Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257950 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Amministratore di diritto investito solo formalmente (cosiddetta testa di legno), della società - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257950-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)