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Sez. 1, Sentenza n. 600 del 30/01/1986 (Rv. 444177 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444177-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - SUFFICIENZA.*

Al fine del riconoscimento e della liquidazione del maggior danno derivante dalla svalutazione della moneta, secondo la previsione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., in caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, la qualità personale del creditore, e in specie quella d'imprenditore commerciale, costituisce elemento sufficiente per consentire al giudice di far ricorso a connessi dati di comune esperienza ed a presunzioni, circa gli investimenti che il creditore stesso avrebbe potuto effettuare per evitare o contenere le conseguenze dell'inflazione, o comunque l'ammontare medio degli interessi conseguibili mercè il deposito del denaro presso istituti di credito. (V 5691/84, mass n 437369; (V 4788/84, mass n 436695; (V 3006/81, mass n 413544; (V 341/80, mass n 403734; (Conf 4145/85, mass n 441670; (Conf 35/85, mass n 438236; (Conf 2318/83, mass n 427168).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)