Sez. 2, Sentenza n. 4145 del 15/07/1985 (Rv. 441670 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART. 1224 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI IMPRENDITORE ALLEGATA DAL CREDITORE ANCHE IN MANCANZA DI PARTICOLARI INDICAZIONI DELLE PERDITE SUBITE - SUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART. 1224 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI IMPRENDITORE ALLEGATA DAL CREDITORE ANCHE IN MANCANZA DI PARTICOLARI INDICAZIONI DELLE PERDITE SUBITE - SUFFICIENZA.*
In relazione a debiti di valuta, l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224 cod. civ. con riguardo alla svalutazione monetaria può trovare giustificazione anche nella sola qualità di imprenditore allegata dal creditore pure in Mancanza di particolari indicazioni delle perdite subite, in quanto il fatto notorio della svalutazione monetaria rimane integrato sul piano probatorio, quanto alla relativa incidenza negativa del ritardo del pagamento, dalle presunzioni che si correlano alla detta qualità imprenditoriale e che attengono al normale reimpiego dei ricavi nell'attività produttiva, cui la somma non percepita è rimasta sottratta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)