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Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 21/12/1987 (Rv. 456597 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - INCLUSIONE IN UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE - CONSEGUIMENTO PERDITA DEL CARATTERE AGRICOLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456597-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - INCLUSIONE IN UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE - CONSEGUIMENTO PERDITA DEL CARATTERE AGRICOLO - ESCLUSIONE.*

La mera inclusione di un fondo rustico condotto a mezzadria in un piano di lottizzazione non vale a far perdere al fondo il carattere agricolo ai fini della proroga dei relativi contratti agrari, in quanto ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la cessazione della destinazione agricola (e della proroga legale) si verifica solo col completamento del relativo procedimento amministrativo delineato da tali norme (e cioè con la stipulazione di un'apposita convenzione tra comune e proprietario del fondo, approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge e trascritta a cura del proprietario del fondo stesso) e con l'esaurimento della successiva fase di controllo (approvazione della predetta delibera comunale da parte dell'autorità tutoria). (Conf 1992/83, mass n 426840; (Conf 2847/82, mass n 420729; (Conf 4847/77, mass n 388455; (Conf 2993/75, mass n 377089; (Conf 3785/74, mass n 372295).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)