Sez. 1, Sentenza n. 22416 del 03/04/2007 Cc. (dep. 07/06/2007) Rv. 236929 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini massimi di fase - Criteri di individuazione - Computo dei termini di cui all'art. 304, comma primo, lett. c) bis cod. proc. pen. previsti per il deposito della sentenza di primo grado - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata massima della custodia cautelare, la sospensione dei termini relativi alla fase di appello e disposta, ex art. 304, comma primo, lett. c) bis cod. proc. pen., per il deposito della sentenza di primo grado non incide sulla determinazione del termine massimo di fase, posto che in nessun caso la durata massima di fase dei termini di custodia cautelare può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, in virtù dell'art. 304, comma sesto, nel cui ambito l'uso dell'avverbio "comunque" significa che nessuna sospensione può ulteriormente dilatare quel termine, anche quando ne sia stata disposta la sospensione, con l'unica eccezione di cui all'art. 304, comma settimo, cod. proc. pen. per il periodo di sospensione di cui all'art. 304, comma primo, lett. b), relativo al tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)