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Sez. 2, Ordinanza n. 3829 del 06/11/2001 Cc. (dep. 31/01/2002) Rv. 220840 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Determinazione dei termini massimi "di fase" - Incidenza dell'aumento di mesi sei previsto dall'art. 303, comma 1 lett. b) n. 3 bis cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220840-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Quando sia stata disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare, l'aumento eccezionalmente previsto, per particolari categorie di reati, dall'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3-bis cod. proc. pen. non incide sulla determinazione della durata massima "di fase", che in nessun caso può superare il doppio dei termini previsti dallo stesso art. 303, commi 1, 2 e 3.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)