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Sez. 1, Sentenza n. 34545 del 11/04/2007 Cc. (dep. 12/09/2007) Rv. 237680 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di durata di cui all'art. 304, comma sesto, cod.proc.pen. - Incidenza dell'aumento previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), numero 3 bis) cod.proc.pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237680-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma sesto, cod.proc.pen. non può essere aumentato fino a sei mesi ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), numero 3 bis), cod.proc.pen., poiché, per un verso, l'avverbio "comunque" utilizzato nella prima disposizione sottolinea il carattere di limite insuperabile del "doppio" termine di custodia e, per altro verso, la collocazione dell'inciso "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) numero 3 bis" subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, esclude l'adozione di ogni criterio di computo che riduca la portata della "regola" stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)