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Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 06/03/1995 (Rv. 490933 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Eseguita notificazione -Prova - Avviso di ricevimento - Necessità - Atti equipollenti - Inidoneità.
Stato
decisa il 1995-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490933-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La prova dell'eseguita notificazione per mezzo del servizio postale è costituita dall'avviso di ricevimento, alla cui mancanza - salva l'ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 maggio 1982 n.655, in caso di smarrimento - non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)