Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 06/03/1995 (Rv. 490933 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Eseguita notificazione -Prova - Avviso di ricevimento - Necessità - Atti equipollenti - Inidoneità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
La prova dell'eseguita notificazione per mezzo del servizio postale è costituita dall'avviso di ricevimento, alla cui mancanza - salva l'ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 maggio 1982 n.655, in caso di smarrimento - non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)