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Sez. 5, Sentenza n. 20708 del 01/10/2014 (Rv. 632898 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Gruppi di società - Art. 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità di un unico soggetto d'imposta - Esclusione - Configurabilità di cessione di crediti - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632898-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la disciplina di cui all'art. 73, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed al successivo d.m. attuativo del 13 dicembre 1979 (come modificato dal d.m. 18 dicembre 1989), dettata per la liquidazione dell'imposta da parte di gruppi di società, non costituisce una trasposizione dell'art. 4, primo comma, n. 4 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, ma rappresenta una mera agevolazione rispetto all'esercizio degli obblighi di dichiarazione e dei diritti conseguenti delle società controllate, attraverso una procedura di liquidazione e di versamento del tributo da parte della società controllante, nella quale i soggetti del gruppo rimangono distinti e sottoposti agli altri obblighi tributari su di essi gravanti, senza divenire un unico soggetto d'imposta o sia configurabile alcuna cessione dei crediti d'imposta dalle controllate alla controllante.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1972 num. 388 art. 4, DM Finanze 13/12/1979, DM Finanze 18/12/1989

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)