Sez. 2, Sentenza n. 6089 del 12/05/2000 (Rv. 536434 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Requisiti.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI
Il riconoscimento da parte del venditore del vizio della cosa venduta - che ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 cod.civ. esonera il compratore dall'onere della denuncia prevista dal primo comma della stessa disposizione - si ha anche quando il venditore ammette che la cosa presenta, qualsivoglia sia la causa, caratteristiche che non solo la rendono, ma anche possono renderla inidonea all'uso cui รจ destinata o diminuirne in modo apprezzabile l'utilizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)