Sez. 1, Sentenza n. 4350 del 16/05/1997 (Rv. 504418 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Ordinanza di vendita all'incanto seguita da aggiudicazione - Sua irrevocabilità e non modificabilità - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza di vendita all'incanto di un immobile, seguita da aggiudicazione, costituisce provvedimento conclusivo di una fase del procedimento che con l'aggiudicazione trova esecuzione e che, pertanto, non può essere revocato o modificato ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., ma solo impugnato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)